Art. 35.
(Iscrizione all'albo professionale o nell'elenco speciale. Rigetto della domanda).

      1. La domanda di iscrizione all'albo professionale, redatta in carta legale e corredata di tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 34, è inoltrata al consiglio del collegio regionale nella cui circoscrizione il richiedente dimostra il possesso dei requisiti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c).
      2. Il consiglio del collegio regionale delibera, entro tre mesi dalla presentazione, sulla domanda di iscrizione presentata dal richiedente. Il rigetto della domanda deve essere motivato.
      3. Qualora il consiglio del collegio regionale non abbia provveduto, entro il termine stabilito dal comma 2, l'interessato può, entro i trenta giorni successivi, proporre ricorso, a norma dell'articolo 56, al consiglio del collegio nazionale che, esaminati gli atti, decide sulla domanda di iscrizione.

 

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      4. Il rigetto della domanda per motivi d'incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l'interessato è stato invitato a comparire per chiarimenti davanti al consiglio del collegio regionale.
      5. Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi o elenchi speciali dei periti agrari e di altri ordini e collegi professionali.
      6. Non è consentito il trasferimento dell'iscrizione da un albo o da un elenco speciale ad un altro, quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare, ovvero quando risulta sospeso dall'albo professionale o dall'elenco speciale.
      7. In fase di prima applicazione tutti i periti agrari iscritti negli albi professionali o elenchi speciali provinciali sono inseriti nell'albo od elenco speciale regionale conservando l'anzianità acquisita. Nell'albo o elenco speciale regionale l'iscritto è identificato con il vecchio numero di iscrizione preceduto dalla sigla della provincia di residenza anagrafica o professionale.